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- studio di psicoterapia - codice di condotta
CODICE
DI CONDOTTA
RELATIVO
ALLUTILIZZO DI TECNOLOGIE
PER LA COMUNICAZIONE A DISTANZA
NELLATTIVITA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Art.
1 - Limiti nelluso di tecnologie elettroniche per la comunicazione
a distanza
1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza
è consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di
attività di informazione scientifica e professionale, di attività
di formazione e di psico-educazione e di attività di raccolta
dati a fini di ricerca.
2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo
allarea della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato
sulla semplice osservazione, sia basato sull'uso di materiali psicodiagnostici
e psicometrici, può essere occasionalmente condotto, con lausilio
delle dette tecnologie per la comunicazione a distanza e con particolare
attenzione alla tutela dei dati così acquisiti. Tali interventi
saranno limitati alle successive fasi di sviluppo del rapporto professionale
e, quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli psicologi abbiano
di persona preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi
dalle tecnologie sopra menzionate.
3. In ogni caso, ed in particolare con lutilizzo di internet,
è vietato:
a)
svolgere attività di diagnosi, per la quale lincontro di
persona con il cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile;
b)
fornire indicazioni su trattamenti da effettuare;
c)
esprimere giudizi sullappropriatezza degli interventi e/o delle
diagnosi effettuati da colleghi;
d)
manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in
relazione a casi specifici.
4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno
di cui all'art. 1 L. 18.2.1989 n.56, le attività a ciò
affini indicate dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze
degli iscritti alla sezione B dellAlbo e le attività di
psicoterapia di cui allart. 3 L. 56/89, non possono essere svolte
con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a
distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per limpossibilità
di mantenere di persona il contatto con i clienti/pazienti.
In
tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni:
a)
il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in
precedenza di persona e senza lutilizzo delle tecnologie sopra
menzionate;
b)
per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
c)
senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato
dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi
come una delle attività indicate nella prima parte di questo
comma.
Art.
2 - Consenso informato
1. In tutti i casi previsti dallart. 1 gli psicologi sono
tenuti ad acquisire dai clienti e dai committenti il consenso informato
per l'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza.
2. Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si
applicano anche per i servizi a distanza qualunque tipologia di supporto
o tecnologia sia utilizzata.
Art.
3 - Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e responsabilità
del professionista
1. In tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi
si servano di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza
per le proprie attività scientifiche e professionali, sarà
loro cura e ricadrà sotto la loro responsabilità l'utilizzo
di sistemi hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione
delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali attività.
2. È fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti
e ai committenti, quando non sia possibile l'identificazione diretta,
la certificazione della propria identità con luso di sistemi
legalmente riconosciuti, come ad esempio la firma digitale. Và,
altresì, comunicato il numero di iscrizione allOrdine degli
Psicologi del Lazio.
3. Gli psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo,
esclusivamente su siti web nei quali risulti facilmente identificabile
il nome e il recapito del responsabile del sito.
4. Nei siti in cui, da parte di iscritti allOrdine Regionale,
siano offerti servizi inerenti la psicologia e/o siano pubblicati messaggi
promozionali delle singole attività professionali in ambito psicologico,
devono essere facilmente rintracciabili il Codice Deontologico degli
Psicologi italiani e il presente Codice di Condotta dellOrdine
degli Psicologi del Lazio.
5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche
e professionali utilizzino le dette tecnologie, hanno la responsabilità
diretta dellaccertamento, con lutilizzo dei medesimi sistemi,
dellidentità dei clienti e dei committenti, con particolare
riferimento alletà anagrafica, al genere e al titolo di
studio. In tale fase è opportuna la specificazione dellimportanza
di una corretta risposta. Non sono consentiti, in nessun caso, gli accessi
anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione deve essere
prestata all'autenticità del consenso e alla identificazione
di coloro i quali richiedono laccesso al servizio nella qualità
di esercenti la potestà genitoriale o la tutela.
Art.
4 - Sanzionabilità dellinosservanza del presente atto
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice
di Condotta sarà valutata ai sensi:
a)
del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle
norme riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1);
b)
del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004;
c)
della normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità
in ambito sanitario.
2. Qualora l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante
ai sensi dellart. 10 D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della
Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dellinformazione, in particolare il commercio
elettrico, nel mercato interno), lOrdine Regionale provvederà
a darne segnalazione all'Autorità amministrativa competente,
indicata nell'art. 21 dellindicato D.L. .
3. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente
articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dellAtto di
Indirizzo in materia di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione
a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e che con
il presente atto viene recepito, ad esclusione delle norme in contrasto
con le disposizioni di questo Codice di Condotta.
Art. 5 - Rapporti con lOrdine degli Psicologi del Lazio
1. Lo psicologo singolo o associato, iscritto allAlbo degli
Psicologi del Lazio, che intenda apparire e/o operare in un sito internet
che eroga servizi è tenuto a richiedere, preventivamente, un
parere al proprio Ordine Regionale. Nella richiesta dovranno essere
indicati:
a)
indirizzo web del detto sito;
b)
nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
c)
sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati
dal sito stesso;
d)
natura dei servizi offerti e delle modalità operative di erogazione.
2. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato, nella
richiesta di parere prevista dal I comma, lo psicologo referente allOrdine
Regionale.
3. L'Ordine Regionale fornirà un parere di conformità
al Codice Deontologico, al Codice di Condotta e alla normativa sulla
pubblicità. Il rilascio del detto parere potrà essere
subordinato alla richiesta, da parte dellOrdine, e alla fornitura
da parte del gestore del sito, delle informazioni relative allavvenuto
adeguamento, da parte di quest'ultimo, ai principi e alle disposizioni
contenute nel presente Codice di Condotta.
4. Lo psicologo che ottiene il parere di conformità dallOrdine
Regionale dovrà attenersi alle disposizioni del presente Codice
di Condotta, pena la revoca del parere stesso. In ogni caso la richiesta
di parere dovrà essere reiterata allinizio di ogni anno
solare. La prima scadenza per il rinnovo del parere di conformità
dovrà essere presentata allinizio del 2006.
5.
In caso di parere favorevole di conformità da parte dellOrdine
Regionale, nel sito ne dovrà essere data chiara e visibile comunicazione,
con indicazione del numero di protocollo e data della pratica.
6. Nel caso in cui, dopo il rilascio del parere favorevole di
conformità, intervengano modifiche sostanziali nellattività
del sito, lo psicologo interessato dovrà richiedere allOrdine
Regionale il rilascio di un nuovo parere.
7. L'Ordine degli Psicologi del Lazio istituirà un Osservatorio
permanente dei servizi psicologi offerti, via internet, da parte dei
propri iscritti e terrà un registro aggiornato dei siti in cui
gli stessi iscritti offrono i detti servizi psicologici.
8. L'Osservatorio permanente richiederà suggerimenti,
commenti e segnalazioni agli psicologi che offrono servizi sul web e
offrirà agli stessi un supporto di consulenza.
Art. 6 - Pubblicazione regime transitorio
1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile
Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito
internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal
1° luglio 2004.
2.
Entro novanta giorni dallentrata in vigore del presente Codice,
tutti gli psicologi, iscritti allOrdine Regionale, singoli o associati,
che, a qualsiasi titolo, operino già in internet o, comunque,
utilizzino mezzi di comunicazione a distanza, dovranno richiedere allOrdine
Regionale stesso il parere di conformità previsto dallart.
6.
La bozza iniziale poi discussa, modificata e approvata dal Consiglio
degli Psicologi del Lazio è stata redatta dal Gruppo di lavoro
dellOrdine 'Psicologia on-line' composto da Guido Crocetti (referente),
Giorgio Cavallero, Antonio Cucino, Paolo Renza, Pietro Stampa, con la
collaborazione di Federica Mazzeo. Il prodotto finale è esclusiva
responsabilità del Consiglio dellOrdine.
Tratto
dal sito dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
Consulenze
Psicologiche on-line
Studio di psicologia clinica e psicoterapia:
Corso Trieste 59a, 00198 - Roma
(quartiere Trieste-Salario)
e-mail: sergio.stagnitta@libero.it.it
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