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Codice deontologico degli psicologi italiani
Fonte: Consiglio Nazionale dellOrdine
Capo
I - Principi generali
Articolo
1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti
gli iscritti allAlbo degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e lignoranza
delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo
2
Linosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico,
ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità
ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto
previsto dallart. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989,
n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo
3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento
umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dellindividuo,
del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità
delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi
in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale
derivante dal fatto che, nellesercizio professionale, può
intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve
prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi,
finanziari e politici, al fine di evitare luso non appropriato
della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali
situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari
della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle
loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo
4
Nellesercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità,
il diritto alla riservatezza, allautodeterminazione ed allautonomia
di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni
e credenze, astenendosi dallimporre il suo sistema di valori;
non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità,
estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento
sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi,
e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra lutente e listituzione
presso cui lo psicologo opera, questultimo deve esplicitare alle
parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità
ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dellintervento
di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente
il destinatario dellintervento stesso.
Articolo
5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente
nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza
ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito
adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare
le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del
cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo
6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano
la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente
codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi,
delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro
utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione
ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita
la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo
7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di
ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché
nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente,
anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità
di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, alloccorrenza, le ipotesi interpretative alternative,
ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici,
esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza
professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo
8
Lo psicologo contrasta lesercizio abusivo della professione come
definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
segnala al Consiglio dellOrdine i casi di abusivismo o di usurpazione
di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per
attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività
ingannevoli od abusive.
Articolo
9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad
informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne
il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status
scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione
di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti
la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare
il consenso stesso.
Nell ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca
stessa, lo psicologo ha lobbligo di fornire comunque, alla fine
della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e
di ottenere lautorizzazione alluso dei dati raccolti. Per
quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non
sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve
essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela,
e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere
la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza,
alla non riconoscibilità ed allanonimato.
Articolo
10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento
degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a
evitare loro sofferenze.
Articolo
11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale.
Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione
del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni
professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo
12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è
venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare allobbligo di mantenere il segreto
professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza
di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.
Valuta, comunque, lopportunità di fare uso di tale consenso,
considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo
13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo
limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione
del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica
del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora
si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica
del soggetto e/o di terzi.
Articolo
14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è
tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano
tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti
del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo
15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo
16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate
ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in
modo da salvaguardare in ogni caso lanonimato del destinatario
della prestazione.
Articolo
17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso
la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni
di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni
successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo
quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di
suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero allOrdine
professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed alluso di sistemi
di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela
dei soggetti interessati.
Articolo
18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché
sia il più possibile rispettata la libertà di scelta,
da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo
19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione
e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri
della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla
decisioni contrarie a tali principi.
Articolo
20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo
psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti linteresse
per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale.
Articolo
21
Lo psicologo, a salvaguardia dellutenza e della professione, è
tenuto a non insegnare luso di strumenti conoscitivi e di intervento
riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione
stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo linsegnamento agli studenti del corso di
laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie
psicologiche.
Capo
II - Rapporti con lutenza e con la committenza
Articolo
22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo
23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene
al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato allesito
o ai risultati dellintervento professionale; in tutti gli ambiti
lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche,
minime e massime.
Articolo
24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
allindividuo, al gruppo, allistituzione o alla comunità,
siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili
circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle
stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso
informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel
tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile
durata.
Articolo
25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione
di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa
la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei
limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad
essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici
e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione
anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo
26
Lo psicologo si astiene dallintraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con lefficacia delle sue prestazioni, le rendano
inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere
interventi nei confronti dellutenza, anche su richiesta dellAutorità
Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne
la credibilità e lefficacia.
Articolo
27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone linterruzione del
rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun
beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che
ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare
altri e più adatti interventi.
Articolo
28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata
che possano interferire con lattività professionale o comunque
arrecare nocumento allimmagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici,
di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali
ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale,
in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti
costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni
nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione
del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi
diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad
esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti
di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto
professionale.
Articolo
29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione
che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di
cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo
30
Nellesercizio della sua professione allo psicologo è vietata
qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di
prestazioni professionali.
Articolo
31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime
la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma,
giudichi necessario lintervento professionale nonché lassoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare lAutorità
Tutoria dellinstaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dellautorità legalmente competente o in strutture legislativamente
preposte.
Articolo
32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale
su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e
le finalità dellintervento.
Capo
III - Rapporti con i colleghi
Articolo
33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nellambito della
propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di
lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia
ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo
34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline
psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle
sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne
la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo
35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è
tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo
36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi
relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati
conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi
lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti
a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta
condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti
o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio dellOrdine competente.
Articolo
37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze.
Qualora linteresse del committente e/o del destinatario della
prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo
propone la consulenza ovvero linvio ad altro collega o ad altro
professionista.
Articolo
38
Nellesercizio della propria attività professionale e nelle
circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi
titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta
ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo
IV - Rapporti con la società
Articolo
39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare
il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte.
Articolo
40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia
di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti
scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso,
la pubblicità e linformazione concernenti lattività
professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale,
di serietà scientifica e di tutela dellimmagine della professione.
Capo
V - Norme di attuazione
Articolo
41
È istituito presso la Commissione Deontologia dellOrdine
degli psicologi lOsservatorio permanente sul Codice Deontologico,
regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dellOrdine,
con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica
dei Consigli regionali e provinciali dellOrdine e ogni altro materiale
utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio
Nazionale dellOrdine, anche ai fini della revisione periodica
del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità
previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo
42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione,
ai sensi dellart. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio
1989, n. 56.
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e-mail: sergio.stagnitta@libero.it
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